Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Liquidazione coatta amministrativa
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Liquidazione coatta amministrativa
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Liquidazione coatta amministrativa
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2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti
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1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta è sospeso il pagamento delle passività di qualsiasi genere, salvo il
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1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta
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2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'art. 80, può essere disposta quando le inadempienze
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2. La liquidazione coatta può essere disposta, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi
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6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non
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essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le norme della presente sezione, in quanto compatibili.
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coatta e di amministrazione straordinaria, nonché con l'attività di vigilanza in generale.
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liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle
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2. Quando presso società del gruppo siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella
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1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista
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1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta
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1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi
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liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme
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1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo sono
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fallimento, dell'amministrazione controllata, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria
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della legge fallimentare che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al
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2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta
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Ministro del tesoro e gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione presso
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1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede